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TARI accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte di Cassazione o. 21012/2026. La tariffa corrispettiva rifiuti ha natura privatistica

La tariffa corrispettiva rifiuti, prevista dai commi 667 e 668 della legge n. 147/2013, ha natura privatistica e non tributaria. Le controversie sulle fatture del gestore spettano quindi al giudice ordinario e non alle Corti di giustizia tributaria.

In caso di adozione di tariffa corrispettiva rifiuti prevista dai commi 667 e 668 della legge n. 147/2013, il rapporto con l'utente assume natura corrispettiva e non tributaria. Ne deriva che le liti relative alle fatture emesse dal gestore del servizio rifiuti devono essere trattate davanti al giudice ordinario e non davanti alle Corti di giustizia tributaria.

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento ai fini della TARIC (corrispettiva) nei confronti di una società operante nel settore della logistica. L'azienda aveva contestato la fattura sostenendo, da un lato, di produrre esclusivamente rifiuti speciali e, dall'altro, che la pretesa fosse infondata. Prima ancora di affrontare il merito della vicenda, però, la Cassazione si concentra su una questione preliminare: quale giudice è competente a decidere le controversie relative alla tariffa corrispettiva? 

La Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la tariffa corrispettiva prevista dall'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013 non ha natura tributaria, ma privatistica. Si tratta infatti di un corrispettivo legato al servizio effettivamente reso e commisurato alla quantità di rifiuti conferiti dall'utente, secondo sistemi di misurazione puntuale. Proprio questa caratteristica la distingue dalla TARI, che invece conserva natura tributaria.  Nel caso esaminato, il regolamento del Comune aveva chiaramente optato per il sistema della tariffa corrispettiva, prevedendo modalità di misurazione dei rifiuti conferiti e criteri di calcolo basati, almeno in parte, sulla quantità dei rifiuti prodotti. Per la Cassazione questo elemento è sufficiente a ricondurre il prelievo al modello della tariffa corrispettiva disciplinata dalla legge. 

Di conseguenza, le controversie relative al pagamento di tale corrispettivo non appartengono alla giurisdizione tributaria, ma devono essere devolute al giudice ordinario. La Corte precisa, inoltre, che eventuali contestazioni sulla corretta misurazione dei rifiuti o sull'adempimento degli obblighi posti a carico del gestore riguardano il merito del rapporto e non incidono sulla individuazione del giudice competente. 

La Cassazione ribadisce quindi che la tariffa corrispettiva puntuale è un corrispettivo di natura privatistica, alternativo alla TARI, e che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

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