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Corte di Cassazione o. 20831/2025. La pubblicità sui carrelli della spesa è imponibile AI fini del prelievo pubblicitario

È soggetto all’imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo che, anche indirettamente, renda nota al pubblico un’azienda, la sua attività o i suoi prodotti.

È soggetto ad imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 16 dicembre 1993 n. 507, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica” (Cass. Sez. 5, 04/11/2009, n. 23383; Sez. 5, 03/09/2004, n. 17852).

Il caso sottoposto alla Corte riguarda il messaggio pubblicitario veicolato sui carrelli della spesa di un centro commerciale, posti nell’accesso al luogo di vendita e nel parcheggio adiacente.

 Il presupposto dei prelievi pubblicitari va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo, sicché, ai fini dell'applicazione dell'imposta, costituisce luogo aperto al pubblico quello accessibile, sia pure nel rispetto di alcune condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto luogo aperto al pubblico un centro commerciale accessibile a tutti i soggetti abilitati alle transazioni svolte al suo interno). (Cass. Sez. 5, 15/03/2017, n. 6714, richiamata dalla stessa sentenza impugnata).

L’eventuale esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993 opera solo al ricorrere della doppia condizione dell'esercizio all'interno dei locali adibiti alla vendita del bene (o alla prestazione del servizio) tanto dell'attività pubblicizzata, quanto dell'attività di pubblicizzazione; condizioni che non ricorrono nel caso di messaggio pubblicitario collocato su carrelli della spesa di un bene in vendita all'interno di un supermercato, ma circolanti anche all'esterno dei relativi locali ed, in particolare, nell'area dell'intero centro commerciale ove esso è ubicato e nel parcheggio di pertinenza, venendo in tali casi in rilievo l'attitudine degli stessi a raggiungere un numero indistinto di potenziali acquirenti” (Cass. Sez. 5, 16/04/2021, n. 10095).

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