Corte di Cassazione o. 20592/2025. TARI. La denuncia non è sostituibile
Si segnala l’interessante ordinanza emessa sulla TARSU, ma applicabile anche ai prelievi successivi in forza del regime di continuità, relativa alla rilevanza della denuncia che non può essere sostituita dal procedimento che fa capo alla dichiarazione presentata al SUAP.
Si segnala l’interessante ordinanza emessa sulla TARSU, ma applicabile anche ai prelievi successivi in forza del regime di continuità, relativa alla rilevanza della denuncia che non può essere sostituita dal procedimento che fa capo alla dichiarazione presentata al SUAP.
La Corte osserva come l’articolo 70 del d.lgs. 507 del 1993, introduca un generale obbligo di denuncia dei locali tassabili e delle variazioni successive che influiscono sull’applicazione del tributo. La disposizione prevede, al comma 1, che “I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali”.
Due, dunque, sono gli obblighi imposti dalla disposizione coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62, l’uno è quello di provvedere ad una denuncia ‘unica’ per tutti i locali assoggettabili a tassazione, l’altro, strettamente collegato, riguarda la necessaria utilizzazione dei modelli posti a disposizione dagli uffici comunali. La previsione trova la sua ragione nella necessità di consentire un’ordinata e coerente previa acquisizione dei dati per la determinazione della tassa applicabile da parte del Comune. Non appare, altrimenti possibile garantire il controllo di cui all’art. 73 d.lgs. 507 del 1993, posto a presidio dell’interesse comune al reperimento delle risorse per il servizio reso alla collettività, attraverso la ripartizione dell'onere sulle categorie sociali che ne sono avvantaggiate, attesa la necessità per la mano pubblica di provvedervi.
L’obbligo di denuncia assolve, dunque, una doppia esigenza, da un lato, quella di determinare il dovuto a carico singolo contribuente, mettendolo in condizione di corrispondere il tributo solo per le aree effettivamente possedute o detenute, con le esclusioni previste dalla legge, dall’altro, quella di assicurare le risorse per il costo del servizio. È per questa ragione che il sancito l’obbligo di fedele denuncia è presidiato da sanzioni per il suo inadempimento (art. 76) ed è per la medesima ragione che incombe sul contribuente l’onere probatorio sui presupposti dell’esclusione o della riduzione del tributo sin dalla fase amministrativa (art. 62, comma 2).
Occorre, a questo punto, chiedersi se la denuncia di cui all’art. 70 d.lgs. 507 del 1993 possa essere ‘contenuta’ in dichiarazioni presentate dal contribuente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) istituito dall’art. 24 del d.lgs. n. 112 del 1998 ed inizialmente regolamentato dall’art. 3 del d.P.R. 447 del 1998, recante le norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi e per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi. Il SUAP nasce, infatti, con lo scopo di ridurre le procedure per la creazione dell’impresa, sulla base del principio di semplificazione ‘once only’.
Ora, la lettura delle disposizioni indica che il rapporto fra l’interessato ed il SUAP è certamente unico in relazione a tutte le pratiche amministrative inerenti le autorizzazioni necessarie per l’apertura dell’impresa, nonché per le sue successive trasformazioni, ma non indica, al contrario, il venir meno dell’obbligo di denuncia di cui all’art. 70 d.lgs. 507 de 1993, che inerisce non ad una pratica amministrativa rivolta all’apertura o alla trasformazione dell’impresa, ma ad una dichiarazione resa ad esclusivi fini tributari, inerente alle caratteristiche dei locali occupati e dell’attività ivi svolta quale presupposto della determinazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
La conseguenza è che la ‘domanda unica’ presentata al SUAP del Comune per ottenere l’autorizzazione all’apertura dell’attività agrituristica non può far luogo della denuncia prevista per la tassa rifiuti.

