Corte di Cassazione o. 20483/2025. TARI dovuta dagli affittacamere
Legittimo il regolamento TARI che ha assimilato l’attività di affittacamere a quella alberghiera.
Legittimo il regolamento TARI che ha assimilato l’attività di affittacamere a quella alberghiera.
L'attività di affittacamere presenta natura analoga a quella alberghiera, seppure si differenzi per le dimensioni più modeste: cfr. ad esempio Cass. 7 gennaio 2016, n. 109, secondo cui ontologicamente l'attività di affittacamere è del tutto sovrapponibile - in contrapposto all'uso abitativo - a quella alberghiera e, pure, a quella di bed and breakfast, comportando, non diversamente da un albergo, un'attività imprenditoriale, un'azienda ed il contatto diretto con il pubblico; essa, infatti, richiede non solo la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno (vedi Cass. n. 109 del 2016; analogamente Cass. n. 21562 del 2020; Cass. n. 704 del 2105 e Cass. n. 26087 del 2010; Cass. n. 17167 del 2002).
L'attività di affitta camere presenta natura analoga a quella alberghiera seppur si differenzi per le dimensioni più modeste. Infatti, la fornitura di biancheria da bagno e da letto, nonché il riassetto delle camere e la fornitura giornaliera di colazione rappresentano servizi personali riconducibili al servizio alberghiero (cfr. Cass. Civ. 27 febbraio 2020, n. 5355; Cass. Civ., 4 aprile 2018, n. 8308).
Non risultando che il Comune abbia applicato la cd. TARI puntuale (di cui all’art. 1, cit., comma 652 e comma 668) va segnalato che nel cd. metodo normalizzato le attività ricettive sono previste con le due categorie di “Alberghi con ristorante” e “Alberghi senza ristorante”, secondo la tariffa allegata al menzionato d.P.R. n. 158/1999, I giudici hanno correttamente ritenuto sussumibile l’attività della contribuente nella categoria alberghi e, quindi, legittimo il regolamento TARI n. 333/2014 che ha operato detta assimilazione, in conformità alle disposizioni sopra richiamate.

