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Corte di Cassazione o. 20290/2024. Esenzione IMU enti non commerciali. Esenzione parziale

L’interessante ordinanza della Corte di cassazione n. 20290/2024 affronta il percorso normativo che disciplina l’esenzione IMU a favore degli enti non commerciali, in attuazione dell’articolo 91 bis e del DM 200/2012.

In tema di IMU (ed in fattispecie di unità immobiliare adibita in parte ad attività di culto ed in parte ad attività commerciale di casa per ferie), l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992, in caso di immobile ad uso misto, si applica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione e tale dichiarazione viene in rilievo, ai fini del godimento dell'agevolazione tributaria, nel caso di unità immobiliare a utilizzazione mista, come modalità alternativa all'accatastamento (con attribuzione di rendita) dell'immobile, o di sua porzione, dotati di autonomia funzionale e reddituale permanente, così che l'atto di parte assolve ad un imprescindibile onere informativo che presuppone l'omessa presentazione di una dichiarazione di variazione catastale.

L’interessante ordinanza della Corte di cassazione n. 20290/2024 affronta il percorso normativo che disciplina l’esenzione IMU a favore degli enti non commerciali, in attuazione dell’articolo 91 bis e del DM 200/2012. La disciplina prevede anche le esenzioni proporzionali in caso di utilizzo misto dell’immobile sia a livello di spazio coinvolto, di tempo parziale o di persone coinvolte.

Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo n. 504 del 1992 , e delle attività di cui alla citata lettera i), svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile.

Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività.

Nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi disciplinate ai commi 2 e 3, è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo n. 504 del 1992 , ovvero delle attività di cui alla citata lettera i) svolte con modalità commerciali.

Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indicate per ciascun immobile nella dichiarazione di cui al successivo articolo 6, si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta." (art. 5);

La Corte ha evidenziato l’importanza dell’obbligo dichiarativo per l’ente non commerciale tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU in quanto l'atto di parte assolve ad un imprescindibile onere informativo che presuppone, per l'appunto, l'omessa presentazione di una dichiarazione di variazione catastale.

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