Corte di Cassazione o. 19684//2024. L’abitazione principale IMU per i coniugi con residenza diversa
Il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica
Il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Infatti, il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell’immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata.
L’ordinanza ricostruisce l’evoluzione normativa che ha caratterizzato l’abitazione principale e si è soffermata sul caso sottoposto in giudizio relativo a una coppia di coniugi con dimora nella stessa abitazione ma residenze diverse.
…Questa Corte (Cass., Sez. 6°-5, 23dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6°-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6°-5, 16 gennaio 2023, n.990; Cass., Sez. 5°, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6°-5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6°-5,24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6°-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento);non si tratta, infatti, di una c.d. "seconda casa", poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull'indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell'art 144 cod. civ. ; non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 cod. civ. , dal momento che una determinazione consensuale una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla "residenza familiare" dei coniugi ( art. 144 cod. civ. ) o sulla “residenza comune" degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non dimeno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all'esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata;
Nella specie, pertanto, l'esenzione per l'abitazione principale era stata correttamente disconosciuta dall’ente impositore in relazione all'immobile ubicato in V…………….., ove il contribuente non aveva fissato la residenza anagrafica, ma soltanto la dimora abituale, non essendo ammissibile l'opzione di beneficiarne in luogo dell'immobile ubicato in _____________, ove lo stesso aveva fissato la residenza anagrafica (come si evince dalla documentazione prodotta nei giudizi di merito); secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello: "Nel caso in specie è accertato che solo la coniuge e la figlia avevano la residenza anagrafica nell'appartamento sito nel Comune di Vernate, mentre il ricorrente ha residenza in altra unità sita nel Comune di Binasco. Peraltro, nonostante le dichiarazioni del ricorrente e la documentazione prodotta in atti, tese a dimostrare la sua presenza nell'immobile nel quale si richiede l’esenzione, non si comprende il perché, ancora ad oggi, non abbia provveduto a variare la sua residenza portandola in quella che viene indicata quale dimora abituale, restando di poco pregio il richiamo al beneficio offerta per l'iscrizione scolastica della figlia".

