Corte di Cassazione o. 1883/2026. Notifica ad associazione non riconosciuta estinta
La Cassazione (25451/2021) conferma che un avviso di accertamento a un’associazione estinta è valido se notificato all’ultimo legale rappresentante.
È valido l’atto intestato a un’associazione non riconosciuta anche se estinta, purché notificato al suo ultimo legale rappresentante.
La suprema Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui è valido l'avviso di accertamento intestato a un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 25451/2021).
Dopo l’estinzione, l’azione fiscale deve essere rivolta verso chi succede nella posizionedell’associazione, cioè l’ultimo legale rappresentante.
L’intestazione dell’atto all’associazione cessata è irrilevante.
Fondamento normativo:
- art. 38 c.c. (responsabilità del legale rappresentante),
- art. 65, c. 4, DPR 600/1973,
- giurisprudenza consolidata (Cass. 25451/2021)


