Corte di Cassazione o. 17877/2026. TARI. La dichiarazione tardiva non corregge gli anni precedenti
La Cassazione chiarisce che una dichiarazione TARI presentata in ritardo non può modificare retroattivamente gli importi dovuti per gli anni precedenti
Il caso affrontato nell’ordinanza della Cassazione 17877/2026 riguarda una società che aveva presentato nel 2017 una dichiarazione di variazione con cui indicava una superficie diversa (1.198 mq) e aveva effettuato il ravvedimento operoso anche per annualità precedenti. Tuttavia, la Cassazione ha affermato che tale dichiarazione non può avere efficacia retroattiva e quindi non può modificare automaticamente la TARI dovuta per il 2014.
Se il contribuente presenta una variazione nel 2017, essa vale dal momento in cui viene presentata secondo le regole del tributo e non può essere utilizzata per sostenere che la superficie imponibile del 2014 fosse necessariamente quella successivamente dichiarata.
Nel caso concreto il Comune aveva effettuato un sopralluogo e redatto una "scheda di censimento" sottoscritta da una delegata della società. La Cassazione ha ritenuto legittimo che il giudice si basasse su tale documento per determinare la superficie tassabile. La Corte richiama il principio secondo cui la dichiarazione TARI continua a produrre effetti negli anni successivi finché non intervengono variazioni da denunciare. Il contribuente non deve ripresentarla ogni anno, ma deve comunicare ogni modifica rilevante delle superfici o della destinazione d'uso.
La dichiarazione di variazione TARI presentata in un anno successivo non ha effetto retroattivo sulle annualità precedenti; inoltre, se la dichiarazione originaria è infedele o incompleta, l'obbligo di regolarizzazione permane e si rinnova di anno in anno, con conseguente legittimità degli accertamenti sulle annualità pregresse.
Tuttavia, la Cassazione aggiunge che queste violazioni pluriennali sono legate tra loro da un vincolo di continuazione e pertanto trova applicazione l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997 sul cumulo giuridico delle sanzioni.

