Corte di Cassazione o. 17789/2024. Legittima la quota variabile tia parametrata sugli svuotamenti
L’ordinanza n. 17789/2024 della Corte di cassazione ritiene legittimo ai fini della TIA 1 (tributaria) il calcolo della quota variabile mediante rilevazione degli svuotamenti.
L’ordinanza n. 17789/2024 della Corte di cassazione ritiene legittimo ai fini della TIA 1 (tributaria) il calcolo della quota variabile mediante rilevazione degli svuotamenti.
Nella Tia 1 che non risponde ad una rigida regola di corrispettività, l’imposizione ben può essere calibrata, nell’impossibilità di una determinazione precisa ed analitica, con parametri (come appunto il numero degli svuotamenti) che più si avvicinino al parametro fondamentale del conferimento effettivo.
Sul piano pratico, poi, un siffatto sistema di calcolo non pregiudica l’utente, il quale ha modo di incidere direttamente sul numero degli svuotamenti (anche in ottemperanza agli obblighi di buona fede e collaborazione ex art. 10 l. 212/00) esponendo alla raccolta soltanto i contenitori al colmo, così da fruire della massima volumetria disponibile, e trasformare di fatto il criterio (impropriamente) chiamato ‘vuoto per pieno’ in ‘pieno per pieno’.
In definitiva, non si condivide l’assunto dei giudici di merito secondo i quali il criterio regolamentare adottato dal Comune si discosterebbe dal parametro legale primario del “conferimento effettivo”, al quale anzi esso più si accosta, quantomeno in un contesto operativo nel quale la quantificazione esatta dei rifiuti riversati in unità di tempo risulti oggettivamente ancora impraticabile per limiti tecnologici o eccessività di costo.

