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Corte di Cassazione o. 17734/2025.-SRL cancellata. L’interesse ad agire del creditore ha natura dinamica anche in assenza di utilità immediatamente conseguibili

La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta.

La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dall’art. 2495, comma 2, c.c., entro il quale essi rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6072).

Tuttavia, come affermato in successive pronunce, tra cui Cass. n. 31933/2019, la circostanza che il socio abbia percepito o meno somme in sede di liquidazione non è elemento dirimente ai fini dell’interesse ad agire del creditore, il quale può conservare un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere una pronuncia anche solo dichiarativa, per esempio ai fini dell’escussione di garanzie o in vista di sopravvenienze attive.

Tale principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 619/2021; Cass. N. 2/2022; Cass. 26758/2022; Cass. 8633/2024), secondo cui l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ha natura dinamica e può sussistere anche in assenza di utilità immediatamente conseguibili, ogniqualvolta la parte attrice rappresenti l’esigenza di munirsi di un titolo idoneo a tutelare il proprio diritto in concreto, anche rispetto a situazioni sopravvenute o in via meramente conservativa.

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