Corte di Cassazione o. 17679/2024. IMU enti ecclesiastici: casa del parroco
La suprema Corte affronta alcune casistiche sull’applicazione dell’esenzione IMU a favore degli immobili utilizzati da enti ecclesiastici, ai sensi della lettera g) del comma 759 dell’art. 1 Legge 160/2019.
La suprema Corte affronta alcune casistiche sull’applicazione dell’esenzione IMU a favore degli immobili utilizzati da enti ecclesiastici, ai sensi della lettera g) del comma 759 dell’art. 1 Legge 160/2019.
La Corte ha fornito interessanti chiarimenti sul trattamento IMU di alcuni immobili utilizzati dagli enti ecclesiastici, comprendente anche gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 16, lettera a, della legge 20 maggio 1985, n. 222 “Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana (...)». Le attività devono essere svolte con modalità non commerciali, ossia in forma gratuita o con corrispettivi simbolici a parziale copertura dei costi. Alla citata esenzione, va aggiunta quella prevista dalla lettera d) del medesimo comma 759, in favore dei fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze.
Nell’ordinanza, la Corte precisa che sono pertinenza degli edifici destinati al culto, oltre all’oratorio, anche i locali destinati alle attività di catechesi, agli incontri ed alle iniziative parrocchiali di carattere non commerciale, nonché le abitazioni per il clero addetto alla chiesa (parrocchia), quelle dei sacrestani assunti con l’apposito contratto e le abitazioni delle religiose operanti per convenzione anche all’interno della pastorale parrocchiale. L’abitazione del parroco, canonica, è una pertinenza del luogo di culto. La casa sita nei pressi della chiesa, destinata ad abitazione del parroco addetto alla stessa, è pertinenza di quest’ultima, salvo prova contraria che deve essere fornita dall’ente impositore. A tal fine non rileva che il parroco abbia la residenza anagrafica in altro comune o comunque non risieda, temporaneamente, in quella casa, essendo il vincolo pertinenziale collegato ai beni e non alle persone che si trovano a operare nei fabbricati in questione. Deve sempre essere verificata l’effettiva destinazione della casa canonica, in quanto il rapporto pertinenziale può essere sciolto anche da fatti concludenti. Analogo ragionamento va svolto per l’abitazione dei collaboratori del parroco, sempreché si tratti di religiosi a servizio della medesima chiesa parrocchiale. La Corte ha infatti ritenuto che rientrino nell’esenzione tutte le abitazioni dei vari parroci addetti alla chiesa (Cassazione, Sez. 5^, 12 novembre 2021, n. 33766; Cassazione., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34451).
In caso di utilizzo da un altro ente religioso, il requisito dell’utilizzazione diretta da parte del possessore va rivisto considerando che il comma 71 dell’articolo 1 della legge 213/2023 ha introdotto una norma interpretativa della citata lettera g), in base alla quale l’esenzione riguarda anche gli immobili concessi in comodato ad un altro ente non commerciali strutturalmente o funzionalmente collegato all’ente proprietario, a condizione che lo utilizzi esclusivamente per lo svolgimento di una delle attività agevolate di cui alla citata lettera g), con modalità non commerciali.
Ritiene la Corte che anche l’utilizzazione indiretta dell’immobile a titolo di comodato per la destinazione esclusiva ad attività di religione o di culto da parte di un altro ente ecclesiastico può venire in rilevo ai fini dell’esenzione da Imu a vantaggio dell’ente ecclesiastico che ne sia proprietario.
Sul piano dell’onere probatorio (art. 2697 cod. civ.), il contribuente deve limitarsi a dimostrare, sul piano soggettivo, la qualità di ente ecclesiastico e, sul piano oggettivo, la destinazione esclusiva dell’immobile all’attività di religione o di culto, essendo intrinseca la natura non commerciale dell’attività svolta, laddove grava sull’ente impositore di provare a contrario l’eventuale esercizio di un’attività commerciale.

