Vai al contenuto

1 min di lettura

Corte di Cassazione o 17649/2025. La mancanza del nome sul citofono non comporta l’irreperibilità assoluta del destinatario.

Il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente accertato che le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate ai sensi dell’art. 143 c.p.c. per l’irreperibilità del destinatario.

Il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente accertato che le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate ai sensi dell’art. 143 c.p.c. per l’irreperibilità del destinatario, ciò in quanto l’ufficiale giudiziario lo ha dichiarato sconosciuto su citofono e cassetta ed a seguito dell’acquisizione della visura anagrafica. Dalle relate di notifica delle due cartelle presupposte risulta che l’ufficiale notificante non rinvenne il nome del destinatario né sul citofono, né sulla cassetta postale, ma non risulta invece che egli abbia condotto nessun tipo di ricerca, come prescritto dall’art. 143 c.p.c., fatta eccezione per la richiesta di visura anagrafica del destinatario stesso.

Secondo la Corte ha errato il Tribunale nel ritenere validamente eseguita la notificazione delle cartelle con le suddette modalità, perché, non emergendo una effettiva ipotesi di irreperibilità assoluta, la notificazione avrebbe dovuto effettuarsi nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c. (v. Cass. n. 22430/2016).

Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.