Corte di Cassazione o. 17623/2024. IMU dovuta se la retta non è simbolica.
La retta significativamente più esigua rispetto a quella prevista da parte del Miur, è un criterio insufficiente ad escludere per ciò solo la natura economica delle attività.
La retta significativamente più esigua rispetto a quella prevista da parte del Miur, è un criterio insufficiente ad escludere per ciò solo la natura economica delle attività, "essendo altresì necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati dagli siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione".
Tale ulteriore e puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso ed anno per anno non è stato svolto nella sentenza impugnata, soprattutto, in considerazione del fatto che detto accertamento va effettuato in concreto anno per anno. La CTR avrebbe dovuto verificare che la retta pagata dagli alunni della struttura non costituisse un contributo inidoneo a coprire, per una parte significativa, i costi effettivi di gestione (Cass., sez. 5, 21/3/2012, n. 4502), non potendo assumere rilievo la mera circostanza che la retta coprisse solo una parte dei costi (Cass. n. 14226/2015).
In proposito, va altresì richiamato il principio consolidato secondo cui l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unionale ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell'Unione (decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012), l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (fra le tante, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 4066 del 12/02/2019).
Del resto, come precisato da Cass., 16 febbraio 2023, n. 4946, la disposizione applicabile è quella del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3, lett. c), nella parte in cui dispone che "l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso".
La tendenziale parità di bilancio, cui aspirava il risultato di esercizio dell'anno 2014, stante il modesto disavanzo ivi rivelatosi, non è in linea con il concetto di corrispettivo simbolico, né dimostra che quest'ultimo sia stato determinato in assenza di relazione col costo effettivo del servizio, profilo questo che integra, invece, il parametro normativo di riferimento per stabilire il carattere non commerciale dell'attività didattica ai fini che occupano.
Pertanto, non rappresenta un requisito idoneo a giustificare l'esenzione la misura esigua della retta significativamente più esegua rispetto a quella prevista da parte del Miur, non costituendo, questo, un criterio idoneo ad escludere la natura economica delle attività svolta nell'immobile destinato all'esercizio dell'attività didattica, essendo altresì necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati dagli siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione.

