Corte di Cassazione o. 17327/2024. IMU dovuta in caso di attivitá didattica con retta non simbolica
La suprema Corte conferma l’orientamento restrittivo assunto in materia di esenzione Imu in presenza di attività didattica svolta da enti non commerciali con retta scolastica, affermando il seguente principio di diritto.
La suprema Corte conferma l’orientamento restrittivo assunto in materia di esenzione Imu in presenza di attività didattica svolta da enti non commerciali con retta scolastica, affermando il seguente principio di diritto.
"per corrispettivo simbolico, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504 del 1992 per l'attività didattica ed in base ai criteri dettati dalla decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto remunerata rispetto agli standard medi" (Cass., Sez. 5, n. 27821/2023, Rv. 669404 - 01, Sez. 5, 3674/2024 cit.).
Spetta al comune in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente commerciale non potendosi effettuare, in astratto, una definizione di corrispettivo simbolico.
La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha già avuto occasione di affermare la natura non vincolante delle predette istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni IMU, posto che esse non possono derogare, né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso conforme alla citata decisione della Commissione UE, né alla stessa normativa secondaria alla quale accedono, laddove si ribadisce il criterio del corrispettivo simbolico (Cass. n. 35123 del 2022, n. 6051 del 2024 cit.)
La sentenza impugnata è incorsa in un doppio errore. Essa è partita dalla premessa che le istruzioni allegate al modello di presentazione della dichiarazione (si tratta della dichiarazione cui ha riguardo il d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 3, conv. in l. n. 27 del 2012) siano ultra vires, nel senso che esse operano al di fuori del campo di applicazione della disciplina delegata al d.m. che doveva riguardare la dichiarazione di esenzione, posto che la disciplina sostanziale sull'esenzione era già integrata dal d.m. n. 200 del 2012 (sempre in attuazione dell'art. 91-bis, comma 3, cit.). Da questa premessa, tuttavia, ha concluso nel senso della sussistenza dei presupposti per l'esenzione, prendendo come parametro principe il rapporto previsto da dette istruzioni con riferimento al corrispettivo medio percepito ed al costo medio per studente rilevato a livello nazionale dal MIUR.
Il secondo vizio della sentenza risiede nell'avere fatto discendere dalla circostanza che la retta percepita ammontava a euro 1.400,00 annui, mentre il costo del servizio di istruzione secondaria di primo grado, come calcolato dal Ministero dell'istruzione era pari a Euro 6.835,85 annui, che la retta, pur non potendo certo dirsi simbolica, in termini relativi, tuttavia, rappresentava una frazione, per la precisione un quinto dell'intero.
Come a dire che il mero fatto di costituire una frazione del costo effettivo di servizio di istruzione secondaria ne determina automaticamente la natura simbolica.
Tale affermazione collide con i principi sopra espressi che negano ogni automatismo.
Il Collegio ritiene, infatti, necessario verificare i connotati specifici dell'attività svolta dal contribuente per accertare se, nella fattispecie data, il corrispettivo coprisse una tale frazione del costo complessivo da doversi considerare di natura simbolica e non costituente una retribuzione.

