Corte di Cassazione o. 16427/2025. Necessaria la notifica al fallito in bonis
L’ordinanza in commento evidenzia la posizione del fallito al quale potranno essere rivolte richieste di riscossione se l’ente impositore ha provveduto alla notifica dei titoli esecutivi non solo al curatore ma anche al fallito.
L’ordinanza in commento evidenzia la posizione del fallito al quale potranno essere rivolte richieste di riscossione se l’ente impositore ha provveduto alla notifica dei titoli esecutivi non solo al curatore ma anche al fallito.
Per quanto riguarda le cartelle notificate al curatore fallimentare del fallimento, tale notificazione non è opponibile al contribuente, e quindi, al momento della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, i relativi crediti potrebbero essere prescritti. Infatti, «in tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti».
Per quanto riguarda l’intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non contestata perché non notificata al fallito, questa può essere contestata solo per vizi propri, e non già per vizi suscettibili di rendere nulla o annullabile la cartella di pagamento presupposta; nell’ambito di detta inoppugnabilità è ricompresa l’eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3743).
Quindi, in ambito tributario, se l’avviso di intimazione non è tempestivamente impugnato, il credito si cristallizza e i fatti estintivi precedenti alla notifica della stessa (come la prescrizione) non possono essere più fatti valere [da ultimo Cass. 22 aprile 2024, n. 10736; v. anche Cass. 5 agosto 2024, n. 22108.

