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Corte di Cassazione o. 1630/2025. Ammessa la proroga covid di 85 giorni

Con l’ordinanza 23 gennaio 2025 n. 1630, la Corte di cassazione risolve la questione sulla possibilità di applicare la proroga Covid a tutti gli anni accertabili nel 2020.

Con l’ordinanza 23 gennaio 2025 n. 1630, la Corte di cassazione risolve la questione sulla possibilità di applicare la proroga Covid a tutti gli anni accertabili nel 2020 (anno covid che sospese di 85 giorni le attività degli enti), in risposta alle ordinanze delle CGT di Gorizia e Lecce, che hanno sollevato questione pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 363-bis del cpc, in presenza di due  orientamenti sviluppatisi nella giurisprudenza di merito.

IL QUESITO: la proroga di 85 giorni prevista dall’articolo 67 del Dl 18/2000, corrispondente ai giorni di sospensione di tutte le attività tributarie, compreso l’accertamento, avvenuta tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, si applica solo alle annualità in scadenza nel 2020 oppure a tutti gli anni accertabili nel 2020?

RISPOSTA

  • La questione è inammissibile in quanto risolta dalla Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 960/2025
  • La Corte ha ritenuto che i termini di sospensione si applichino non soltanto in relazione alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, «uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. 

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