Corte di Cassazione o. 15976/2025. Legittimazione all’adozione atti da parte del concessionario
Nell’ordinanza 15976/2025, la Corte di Cassazione evidenzia il diverso profilo di nomina che porta il funzionario pubblico ad essere titolato della competenza di sottoscrizione degli atti nel caso di gestione diretta in capo all’ente, rispetto al caso di esternalizzazione al concessionario.
Nell’ordinanza 15976/2025, la Corte di Cassazione evidenzia il diverso profilo di nomina che porta il funzionario pubblico ad essere titolato della competenza di sottoscrizione degli atti nel caso di gestione diretta in capo all’ente, rispetto al caso di esternalizzazione al concessionario.
In caso di delega di poteri attribuiti - per legge - al dirigente dell'ente pubblico, ad un funzionario responsabile, il soggetto, per esercitarli legittimamente, deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione mediante un provvedimento di livello dirigenziale; nel caso del concessionario esterno, l’esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società, nella specie, quella di amministratore unico, la verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c.
La Corte interviene anche sul tema dell’indicazione a stampa in luogo della firma, richiamando il seguente principio: in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico (ipotesi non configurabile nel caso di specie), dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui all'art. 1, comma 87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 31707 del 07/12/2018).
Quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.», e questa Corte ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e che il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010).
I due atti di nomina sono diversi in quanto assolvono a funzioni diverse: una relativa alla competenza e l’altro all’indicazione a stampa in luogo della firma.

