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Canone unico 2 min di lettura

Corte di Cassazione. O 15539/2026. La società pubblica in house non può essere equiparata a un ente pubblico AI fini delle esenzioni fiscali

La Cassazione stabilisce che una società in house, anche se pubblica, resta una società privata e non può beneficiare delle esenzioni fiscali previste per gli enti pubblici

Una società in house, anche se totalmente partecipata da enti pubblici, rimane una società di diritto privato e non può essere equiparata a un ente pubblico territoriale ai fini delle esenzioni fiscali.

Le norme che prevedono esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente. Secondo l’ordinanza della Cassazione 15539/2026, l'attività della società in house che gestisce un servizio pubblico ha comunque natura economica e commerciale ai fini dell'applicazione della disciplina tributaria.

Nel caso esaminato, Abbanoa S.p.A., gestore unico del servizio idrico della Sardegna, aveva ricevuto due avvisi di accertamento per imposta sulla pubblicità relativi ad una targa collocata presso una propria sede e ad adesivi applicati sui veicoli aziendali, riportanti il nome della società e i numeri verdi destinati agli utenti. La società sosteneva che tali indicazioni avessero una funzione esclusivamente informativa e non pubblicitaria. La Corte di Giustizia Tributaria regionale aveva condiviso questa tesi, annullando gli avvisi. La Cassazione, però, non condivide questo ragionamento. In primo luogo, afferma che una società in house, anche se interamente partecipata da enti pubblici e incaricata della gestione di un servizio pubblico, resta comunque un soggetto di diritto privato. Per tale motivo non può beneficiare automaticamente delle esenzioni previste dalla legge per gli enti pubblici territoriali. Le agevolazioni fiscali sono norme eccezionali e, come tali, devono essere interpretate in modo rigoroso, senza estensioni analogiche. 

La Corte censura, inoltre, l'affermazione secondo cui Abbanoa non svolgerebbe un'attività economica. Secondo i giudici di legittimità anche una società in house che gestisce un servizio pubblico esercita comunque un'attività di natura economica e commerciale, circostanza che non può essere ignorata ai fini dell'applicazione della disciplina sulla pubblicità. 

In sostanza, la natura pubblica del soggetto non esclude automaticamente l'applicazione del canone o dell'imposta sulla pubblicità, e l’insegna e gli altri segni distintivi dell'impresa devono essere valutati in concreto per verificare se abbiano un'effettiva capacità promozionale. 

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