Corte di Cassazione o. 15487/2026. Accertamento. Valenza della prova fotografica tratte dal web
Cassazione 15487/2026: le foto prese dal web possono valere come prova anche per l’imposta sulla pubblicità, ma vanno sempre valutate insieme alle altre prove.
Il contenzioso tra concessionario comunale e compagnia petrolifera riguarda l’imposta sulla pubblicità relativa a scritte presenti nelle stazioni di servizio (es. “self”, “servito”, “officina”) con riferimento alla valutazione delle prove e, in particolare, delle immagini tratte da internet.
La CTR aveva ridimensionato la portata probatoria della documentazione prodotta dall’ente impositore, affermando che si trattava di immagini reperite online e quindi prive di reale valore dimostrativo. La Cassazione, su questo punto, afferma che le fotografie tratte da internet (come Google Street View o strumenti analoghi) non possono essere considerate inutilizzabili o irrilevanti solo per la loro origine digitale. Al contrario, esse rientrano a pieno titolo tra le riproduzioni fotografiche disciplinate dall’art. 2712 c.c., e quindi costituiscono una forma di prova idonea a rappresentare lo stato dei luoghi.
Questo passaggio è particolarmente importante perché supera una diffidenza ancora diffusa nella prassi: non è la provenienza “da internet” a determinare l’attendibilità della prova, ma la sua capacità rappresentativa e la mancanza di contestazioni specifiche: chi intende contestare l’efficacia probatoria di tali immagini non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve procedere a un vero e proprio disconoscimento, che sia chiaro, circostanziato, esplicito, e fondato su elementi che dimostrino la difformità tra la realtà e quanto rappresentato nell’immagine.
In assenza di questo disconoscimento qualificato, la fotografia conserva il suo valore probatorio e può essere utilizzata dal giudice, anche come prova piena (e non solo come semplice indizio).


