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Corte di Cassazione o. 14816/2025 - cumulo giuridico dovuto in caso di omessa dichiarazione TARI

L’ordinanza in commento riguarda un contenzioso su area scoperta operativa ai fini TARI, in ordine alla quale, è stato ritenuto che il nesso di pertinenzialità non escluda, ex se l’imponibilità laddove detto nesso involga un’area da considerarsi operativa siccome luogo di esercizio di un’attività funzionale allo svolgimento dell’attività (principale) cui si raccorda lo stesso nesso pertinenziale (v. Cass. n. 29538/2024 cit.).

L’ordinanza in commento riguarda un contenzioso su area scoperta operativa ai fini TARI, in ordine alla quale, è stato ritenuto che il nesso di pertinenzialità non escluda, ex se l’imponibilità laddove detto nesso involga un’area da considerarsi operativa siccome luogo di esercizio di un’attività funzionale allo svolgimento dell’attività (principale) cui si raccorda lo stesso nesso pertinenziale (v. Cass. n. 29538/2024 cit.).

Tra le contestazioni sollevate anche l’applicazione del cumulo giuridico per l’omessa dichiarazione dell’oggetto imponibile. La Cassazione richiama il principio secondo cui: 

  • in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. n. 507/1993, consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; 
  • ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, per cui, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele, oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo;
  • in materia di TARSU, quindi l'omessa dichiarazione integra una ulteriore violazione per ogni anno che si perpetua e la sanzionabilità non resta limitata alla prima annualità; 
  • l’orientamento progressivamente consolidatosi in tema di ICI, ma con applicazione valevole anche in tema di Tares, è nel senso di riconoscere il principio affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11432/2022; conf. Cass. n. 22477/2022), secondo cui in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione con il relativo aumento. In particolare, per effetto dell'art. 12, comma 5, in ipotesi di violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, l'Ufficio in sede di notifica dell'atto di irrogazione deve procedere alla ricostruzione di un'unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate, e deve tenere conto, nel determinare l'importo della sanzione, di quello già indicato nell'originario atto notificato.  

Qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo previsto dall'art. 15 citato, è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente, risultando evidente che l'attribuzione di tale potere-dovere, nelle ipotesi di pendenza di più giudizi, presuppone il suo riconoscimento anche nelle ipotesi in cui i diversi ricorsi siano stati oggetto di riunione.

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