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Corte di Cassazione o. 14773/2025. Firma indicata a stampa ancora utilizzabile per gli accertamenti tributari.

La Corte di Cassazione conferma la validità dell’indicazione a stampa in luogo della firma come modalità di adozione dell’accertamento tributario.

La Corte di Cassazione conferma la validità dell’indicazione a stampa in luogo della firma come modalità di adozione dell’accertamento tributario.

in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stata abrogata la citata disposizione, considerata norma speciale che conserva la sua efficacia (cfr., anche da ultimo, tra le tante, Cass. 11045/2024; Cass. n. 29820/2021; Cass. n. 12759/2019; Cass. n. 20628/2017).

È importante rilevare che la contestazione della controparte era volta a mettere in dubbio la modalità di firma citato rispetto alla firma autografa o digitale. La Corte osserva che fino ad esplicita abrogazione, la modalità di firma con indicazione a stampa, ai sensi dell’art. 1 comma 87 L. 549/95, resta valida fino ad abrogazione.

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