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Corte di Cassazione o. 1455/2026. Notifica fiscale a società cancellata

La Cassazione conferma che una società cancellata può continuare a esistere giuridicamente per accertamenti fiscali, come nel caso dell’IVA con l’Agenzia delle Entrate.

La Cassazione conferma la rilevanza della cosiddetta finzione giuridica di sopravvivenza di una società cancellata in una vicenda che ha coinvolto l’Agenzia delle Entrate per un accertamento IVA ma che sancisce una conclusione di carattere generale. 

La vicenda. Una srl già socia di altra srl, ha ricevuto notifica di un avviso di accertamento IVA intestato  alla società partecipata, che nel frattempo era stata cancellata dal registro delle imprese. Convinta di essere, come ex socia, il soggetto chiamato a rispondere dei debiti fiscali, decide di impugnare l’atto.

Il contenzioso parte dalla Commissione tributaria provinciale passa poi davanti alla CTR Veneto e infine arriva in Cassazione. Chi aveva davvero il diritto (e il dovere) di impugnare l’accertamento?

Per rispondere, i giudici di legittimità guardano alla disciplina introdotta dal d.lgs. 175/2014, art. 28, comma 4 a mente del quale, ai soli fini fiscali, una società cessata continua a “vivere” per cinque anni dalla richiesta di cancellazione. È una finzione giuridica, voluta dal legislatore per evitare che basti una cancellazione dal registro per sottrarsi a debiti fiscali ancora pendenti.  (Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese".)

Secondo la Cassazione anche se formalmente cancellata nel 2015, la società doveva considerarsi ancora “esistente” ai fini fiscali negli anni successivi per cui l’avviso deve essere intestato alla società. L’ultimo liquidatore mantiene poteri rappresentativi della società “fittiziamente viva” ai fini delle contestazioni fiscali. Pertanto, il ricorrente non aveva  alcun titolo per impugnare un avviso che non la riguardava come destinatario diretto. 

La Corte aggiunge anche un chiarimento importante: il fatto che l’Agenzia delle Entrate abbia notificato l’atto alla socia per errore non dà comunque a quest’ultima un diritto di impugnazione. 

In sostanza, nelle società cancellate, per cinque anni dall’avvio della cancellazione, l’unica figura che può rappresentare l’ente nei rapporti fiscali è l’ultimo liquidatore. I soci non possono sostituirlo né impugnare atti destinati alla società, anche se erroneamente notificati a loro.

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