Corte di Cassazione o. 14486/2026. Dichiarazione TARI. Estesi i principi maturati in materia di IMU sulla conoscenza del fatto da parte del comune
La Cassazione stabilisce che, per la TARI, la mancata dichiarazione non impedisce l’agevolazione se il Comune è già a conoscenza dei requisiti necessari per ottenerla
In materia di TARI, l'omessa presentazione della specifica dichiarazione prevista per ottenere l'esclusione o la riduzione del tributo non è di per sé ostativa al riconoscimento del beneficio quando i presupposti agevolativi risultino già documentalmente conosciuti dal Comune.
La Cassazione, con l’ordinanza 14486/2026, estende alla TARI i principi elaborati in materia di ICI e IMU fondati sulla collaborazione, la buona fede e la conoscenza qualificata del fatto agevolativo da parte dell'ente impositore.
La sentenza affronta il caso di un immobile dichiarato inutilizzabile per lavori di ristrutturazione. Il contribuente non aveva presentato la specifica denuncia TARSU/TARI prevista dalla normativa, ma il Comune era già a conoscenza della situazione perché aveva ricevuto una comunicazione di inizio lavori.
La Cassazione ribadisce anzitutto che, in linea generale le esenzioni e le riduzioni TARI non operano automaticamente; il contribuente deve dichiarare le variazioni rilevanti; l'onere della prova dell'inagibilità o inutilizzabilità grava sul contribuente.
La Corte richiama però tutta la giurisprudenza formatasi in materia di ICI e IMU secondo cui quando il Comune è già in possesso della documentazione che dimostra il diritto all'agevolazione, non può pretendere dal contribuente una ulteriore dichiarazione meramente formale.
Per l'IMU la Cassazione aveva già stabilito che:
- la riduzione del 50% per inagibilità può spettare anche senza la dichiarazione IMU;
- l'agevolazione può essere riconosciuta quando lo stato di inagibilità risulta già documentalmente noto al Comune;
- ciò deriva dai principi di collaborazione, buona fede e divieto di richiedere documenti già in possesso dell'Amministrazione.
La Cassazione afferma espressamente che tali principi "ben possono essere richiamati" anche con riferimento all'esenzione o esclusione dalla TARI. Si tratta del cosiddetto orientamento "sostanzialista" sviluppato per l’IMU:
“Siffatti principi ben possono essere richiamati rispetto alla necessità della formale dichiarazione ai fini della esenzione dal pagamento della Tari, nei casi in cui lo stato di inutilizzabilità dell’immobile - presupposto per beneficiare del trattamento agevolato – era preventivamente venuto a conoscenza del Comune, ancorché per ragioni diverse rispetto a quelle correlate alla presentazione di una denuncia secondo lo specifico modello previsto dalla legge. L’inagibilità/inutilizzabilità del fabbricato risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori di ristrutturazione, può costituire, alla luce della richiamata giurisprudenza e dei principi in più occasioni affermati, circostanza decisiva per l’esito del giudizio, in quanto, pur difettando a monte la denuncia del contribuente, la preventiva conoscenza Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 delle condizioni di inutilizzabilità da parte dell’ente impositore deve ritenersi sussistente in forza della dichiarazione di inizio lavori.
Va, dunque, richiamato, anche rispetto alla TARI, l’orientamento “sostanzialista” già applicato in tema di ICI ed IMU (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12304; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7414; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12485; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2019, n. 19316; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16260), fondato sulla conoscenza qualificata della condizione di inutilizzabilità dl bene, orientamento peraltro in altra occasione richiamato sia pure in “obiter”, da questa Corte (Cass., n. 15892/2025) per la TARSU”.

