Corte di Cassazione o. 13535/2025. In caso di sentenza, la prescrizione dei tributi locali è decennale
Confermato il diverso computo della prescrizione in caso di sentenza passata in giudicato rispetto al termine previsto per i singoli tributi e sanzioni.
Confermato il diverso computo della prescrizione in caso di sentenza passata in giudicato rispetto al termine previsto per i singoli tributi e sanzioni. In particolare:
- il diritto alla riscossione dei tributi (o delle sanzioni) previsti per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, è soggetto al termine di prescrizione generale decennale previsto dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità (ex multis, Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 16730 del 09/08/2016).
- Diversamente, nel caso in cui il tributo o la sanzione non siano stati accertati da sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione è soggetto ai termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi ordinari dell'azione amministrativa/tributaria e, quindi, ai termini specificamente previsti per i singoli tributi o per le singole sanzioni (cfr. Cass. n. 24278 del 03/11/2020).
- In caso di interruzione della prescrizione, inoltre, il relativo termine ordinario di prescrizione (come detto, diverso per i singoli tributi) ricomincerà a decorrere, nella sua interezza, dalla notifica dell’atto impositivo, della cartella di pagamento e di ogni altro atto validamente interruttivo della prescrizione (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016).

