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Corte di Cassazione o. 13494/2025. Non è prevista la raccomandata informativa in caso di notifica alle persone giuridiche

Nell’ordinanza in commento, si contesta la violazione degli artt. 60 d.P.R. 29/9/1973, n. 600 e dell’art. 7 legge 20/11/1982, n. 890 per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la notifica delle cartelle sottese al sollecito di pagamento, sebbene effettuata mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario («a mani di ... persone con la qualifica di addetti alla sede») senza successivo invio della raccomandata informativa.

Nell’ordinanza in commento, si contesta la violazione degli artt. 60 d.P.R. 29/9/1973, n. 600 e dell’art. 7 legge 20/11/1982, n. 890 per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la notifica delle cartelle sottese al sollecito di pagamento, sebbene effettuata mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario («a mani di ... persone con la qualifica di addetti alla sede») senza successivo invio della raccomandata informativa. 

Per la suprema Corte, la doglianza va disattesa.

Nel caso in commento, il soggetto destinatario della notifica è persona giuridica, sicché occorre fare applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 145 c.p.c. il quale ultimo contempla (a questo proposito) una relazione di fungibilità totale tra la posizione di rappresentante legale, quella di incaricato alla ricezione degli atti, quella di altra persona addetta alla sede e quella di portiere.

Come già affermato dalla Corte (cfr. Cass. nn. 9878 del 2020, 33568 del 2018, 32981 del 2018, 27420 del 2017, 14865 del 2012), nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall'art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto può essere dunque effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall'incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza, e la presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani, spettando alla società, onde inficiare la notificazione, l'onere di dimostrare l'assenza di legami con il consegnatario, ed a tal fine, non è sufficiente provare l'insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non sia lavoratore subordinato. 

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