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Corte di Cassazione o. 13349/2025. L’iscrizione di ipoteca non necessita dell’avviso di intimazione per riattivare la forza precettiva

Una ordinanza interessante sul procedimento di iscrizione di ipoteca esattoriale, quindi nella formula prevista dal DPR 602/73 rivolto all’AdER, ai concessionari iscritti all’albo, alle società pubbliche e agli enti che operano in forma diretta per la riscossione coattiva.

Un'ordinanza interessante sul procedimento di iscrizione di ipoteca esattoriale, quindi nella formula prevista dal DPR 602/73 rivolto all’AdER, ai concessionari iscritti all’albo, alle società pubbliche e agli enti che operano in forma diretta per la riscossione coattiva.

L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto di espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9817 del 11/04/2024). 

Pertanto, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente ratione temporis) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. 

L’ordinanza richiama gli interventi della Cassazione che hanno valorizzato l’importanza della comunicazione preventiva di ipoteca (e quindi non dell’avviso di intimazione), da considerare elementi di garanzia ai fini di un contraddittorio. 

Aggiunge la Cassazione che, con riguardo al fermo amministrativo, il preavviso, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa.

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