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Corte di Cassazione o. 13348/2025. Prova della notifica postale a carico del contribuente. Sufficiente la data della busta di spedizione.

In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa.

In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna (Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 4891 del 11/03/2015). 

In particolare, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine decorre dalla notifica dell’atto impositivo, la quale, nell'ipotesi in cui abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25753 del 10/12/2007; conf. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10136 del 09/05/2014). 

Invero, premesso che grava sull'appellante l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, anche in difetto della proposizione di eccezione nei termini dalla controparte, tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio della busta contenente il plico, recante i timbri dell'ufficio postale della data di spedizione e di quella di consegna, ferma restando per il destinatario dell'atto da notificarsi la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell'atto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23026 del 26/10/2006). 

Nessuna violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio è configurabile, se solo si consideri che nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10209 del 27/04/2018).

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