Corte di Cassazione o. 13132/2025 - decorrenza del termine di notifica in caso di PEC satura
Il caso è relativo a una notifica diretta via pec di atto tributario disciplinata dall’articolo 60 del DPR 600/73, con casella satura.
La decorrenza del termine di 20 giorni per la proposizione dell’opposizione formale non decorre dalla data di ricezione della raccomandata informativa inviata dall’Esattore al contribuente per avvisarlo del deposito telematico dell’atto da notificare nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, bensì dal quindicesimo giorno successivo a quello del deposito telematico dell’atto nell’area riservata.
Il caso è relativo a una notifica diretta via pec di atto tributario disciplinata dall’articolo 60 del DPR 600/73, con casella satura. La Corte ricorda che
- Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. (…)
- il procedimento notificatorio previsto dal citato art. 60 comma 7, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva:
- il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa;
- la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
- la successiva notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a carico del notificante.
Secondo la Corte, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, tale iter di notifica non ricalca lo schema della notificazione agli irreperibili (nel cui ambito la prevista raccomandata informativa costituisce indubbio elemento essenziale per il suo perfezionamento), ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica e, pertanto, la notifica si ha per perfezionata a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma.
Che sia così si desume dallo stesso testo normativo, che:
a) esordisce affermando di essere in deroga all’art. 149 bis c.p.c.;
b) prevede che al destinatario dell’atto deve essere data notizia dell’<<avvenuta notifica>>: ciò che dà conto del fatto che la notifica è già avvenuta e, quindi, perfezionata;
c) prevede espressamente che, sia pure <<Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza>>, ma con disposizione con ogni evidenza suscettibile di generalizzazione, <<la notificazione si intende comunque perfezionata … per il destinatario … nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa>>.

