Corte di Cassazione o. 12930/2025. La regola della scissione della notifica si applica solo alla decadenza tributaria e non in caso di prescrizione purchè la notifica si perfezioni
L’ordinanza in commento ribadisce alcuni concetti ritenuti consolidati in materia di perfezionamento della notifica e relative regole temporali.
L’ordinanza in commento ribadisce alcuni concetti ritenuti consolidati in materia di perfezionamento della notifica e relative regole temporali.
E’ consolidato il principio di diritto per cui in materia di prescrizione, la consegna dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione; e ciò perché il principio generale affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.° 477/2002, in forza del quale la notifica di un atto processuale deve intendersi perfezionata per il richiedente al momento dell’affidamento dell’atto stesso per la sua spedizione, non può estendersi alla ipotesi dell’estinzione del diritto per prescrizione (per tutte Cass. 26804/2013);
Secondo un principio generale, di portata (tendenzialmente) espansiva - e risalente a pronunce del Giudice delle Leggi che lo hanno affermato con riferimento alla sede processuale (v., ex plurimis, Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75; Id., 1° aprile 2011, n. 106; Id., 14 gennaio 2010, n. 3; Id., 12 marzo 2004, n. 97; Id., 23 gennaio 2004, n. 28; Id., 26 novembre 2002, n. 477) - deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell’atto notificato; principio, questo, la cui applicazione si impone - al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo - ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell’atto da notificare.
La consegna produce per il notificante effetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata. La scissione soggettiva della notifica non pregiudica minimamente il valore della certezza delle situazioni giuridiche perchè:
- se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano;
- se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe perchè vengono individuati con certezza i due momenti in cui gli effetti differenziati si producono: per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, per il notificato al momento della ricezione legale dell'atto.» (così Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822);
Lo stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, giustappunto in tema di notifica degli avvisi di accertamento (sottoposti ad un termine di decadenza), espressamente prevede che «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.» (art. 60, comma 6);
Le Sezioni Unite Corte hanno statuito che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione, cosicché, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, cit.)

