Corte di Cassazione o. 1284/2026. Legittima l’autotutela sostitutiva in peius, a causa di errore
È legittima l’autotutela in peius: l’Agenzia delle Entrate può annullare un avviso e sostituirlo con uno nuovo per correggere un errore, purché entro i termini di decadenza e senza giudicato.
L’ente impositore (nel caso di specie l’Agenzia Entrate) può annullare un avviso e sostituirlo con uno nuovo (anche “in peius”) per correggere un proprio errore, senza necessità di nuovi elementi, purché entro i termini di decadenza e in assenza di giudicato.
La Corte chiarisce che l’ente può annullare un proprio atto e sostituirlo con un altro anche peggiorativo per il contribuente, quando si accorge di un errore, senza dover dimostrare l’esistenza di nuovi elementi, purché agisca entro i termini di legge e non vi sia già un giudicato.
Viene espresso un principio di diritto molto chiaro: l’autotutela sostitutiva nasce dal dovere costituzionale di corretta esazione dei tributi; dunque l’Amministrazione può correggere anche errori sostanziali, emettendo un nuovo atto con sanzioni maggiori, se è ancora nei termini.
Assicurando seguito all’indirizzo giurisprudenziale richiamato, può indicarsi il principio di diritto secondo cui: “In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria - le cui forme e modalità sono disciplinate dall'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. con modif. dalla l. n. 656 del 1994, e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, nonché, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, della l. n. 212 del Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 2000 - trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza l'Amministrazione finanziaria, qualora si sia resa conto di aver commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni, non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto riportante una maggiore sanzione, non trovando applicazione il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva, ancorché fonte di una maggiore imposizione.”

