Corte di Cassazione o. 12550/2024. Le delibere dei valori IMU possono essere utilizzate retroattivamente e non precludono la rideterminazione della base imponibile.
L’ordinanza della Corte rimarca il valore presuntivo dei valori di riferimento determinati ai fini IMU con la possibilità di rideterminare la base imponibile in presenza di informazioni specifiche.
L’ordinanza della Corte rimarca il valore presuntivo dei valori di riferimento determinati ai fini IMU con la possibilità di rideterminare la base imponibile in presenza di informazioni specifiche.
Con riferimento alle delibere adottate ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere - con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass. , 4 agosto 2022, n. 24297; Cass. , 3 maggio 2019, n. 11643; Cass. , 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass. , 12 giugno 2018, n. 15312; Cass. , 13 marzo 2015, n. 5068; Cass. , 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass. , 30 giugno 2010, n. 15555; Cass. , 27 luglio 2007, n. 16702; Cass. , 3 maggio 2005, n. 9137); - e le delibere in questione - in ragione della loro natura (non imperativa) e funzione (probatoria) - ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass. , 12 giugno 2018, n. 15312; Cass. , 13 marzo 2015, n. 5068; Cass. , 7 maggio 2010, n. 11171; Cass. , 3 maggio 2005, n. 9135) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta "ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche" (Cass. , 3 maggio 2019, n. 11643).

