Corte di Cassazione o. 118/2025. IMU. Necessario l’utilizzo diretto per compiti istituzionali per gli immobili degli enti pubblici.
Lo Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 118 del 4 gennaio 2025 ha confermato il necessario requisito ai fini dell’esenzione IMU per gli immobili degli enti pubblici relativo agli scopi istituzionali.
Lo Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 118 del 4 gennaio 2025 ha confermato il necessario requisito ai fini dell’esenzione IMU per gli immobili degli enti pubblici relativo agli scopi istituzionali.
Gli immobili delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province e dei comuni sono esenti dall’imposta municipale solo se utilizzati direttamente dall'ente proprietario per compiti istituzionali. Sulla scorta di questo dogma che riguarda l’esenzione a favore degli enti pubblici, è stata respinta l’esenzione degli immobili del Ministero della difesa adibiti ad abitazione dei dipendenti del Ministero o dei loro familiari. E ciò indipendentemente dall’eventuale canone o rimborso spese dei costi, anche se collocati all'interno di una base militare.
Nella specie, a ben vedere, si tratta di utilizzazione semplicemente indiretta per fini istituzionali, in quanto il godimento del bene stesso è stato ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone. Ed è, difatti, lo stesso Ministero della Difesa a chiarire che gli immobili in questione sono costituiti dagli alloggi per l'abitazione del personale di servizio e delle relative famiglie e che tale uso è conseguente ad una concessione amministrativa del bene a fronte del pagamento di un canone. Peraltro, ai fini dell'applicazione della norma tributaria, non può dirsi dirimente che gli immobili stessi siano classificabili ex art. 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497 (ora abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 745, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), quali «infrastrutture militari», né che il canone concessorio così percepito abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione. Aggiungasi l’irrilevanza della collocazione degli immobili all’interno di una base militare al fine di ospitare il personale adibito alla gestione ed al funzionamento delle relative infrastrutture ed installazioni.

