Corte di Cassazione o. 1164_2026. Messaggi pubblicitari esposti in un camping
La Corte di Cassazione (1164/2026) ha confermato l’imposta sulla pubblicità per 84 cartelli e un telo con il marchio “Human Travel” esposti all’interno di un campeggio.
La controversia riguarda messaggi pubblicitari all’interno del campeggio. La società che operava nella struttura, si era vista recapitare un avviso di accertamento dalla concessionaria per la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità relativa all’esposizione di ben 84 cartelli monofacciali e un telo-gonfalone, tutti con il marchio “Human Travel”.
La contribuente ha contestato l’accertamento sostenendo che quei cartelli non servivano a fare pubblicità, ma semplicemente ad orientare i clienti già presenti all’interno del campeggio. La Commissione provinciale aveva respinto il ricorso, ma la CTR Veneto aveva poi dato ragione alla contribuente, ritenendo che non si trattasse di messaggi pubblicitari bensì di semplici indicazioni interne alla struttura.
La concessionaria porta la questione in Cassazione, sostenendo che la CTR non aveva valutato un punto decisivo e cioè che il campeggio è un luogo aperto al pubblico, accessibile anche ai visitatori giornalieri, e i cartelli - per numero e collocazione - non potevano essere considerati neutre segnalazioni interne ma veri e propri mezzi pubblicitari idonei a raggiungere una platea indeterminata di potenziali clienti.
Richiamando la normativa (artt. 5 e 17 del d.lgs. 507/1993) e la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che non è rilevante l’intenzione soggettiva dell’impresa; ciò che conta è l’effetto oggettivo del messaggio, cioè la sua idoneità a promuovere beni o servizi o a diffondere l’immagine dell’impresa. Il segno distintivo (marchio, ditta, ragione sociale) diventa pubblicità imponibile quando, per posizione o modalità di esposizione, si rivolge a un pubblico indeterminato e non solo agli utenti già fidelizzati.


