Corte di Cassazione o. 11597/2025 - modalità di indicazione degli interessi nella fase coattiva
Trova applicazione la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte (Cass. n. 22281 del 2022) secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata.
Trova applicazione la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte (Cass. n. 22281 del 2022) secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata preceduta da una pluralità di atti portati alla sua conoscenza in relazione al debito, in particolare intimazioni di pagamento e accordi conciliativi e perciò la cartella non costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, e quindi non deve necessariamente indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può comunque anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, fermo restando che non è necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.

