Corte di Cassazione o. 11007/2025. Il subconcessionario demaniale è soggetto passivo IMU
La controversia riguarda la disciplina dell’ICI con riferimento alle disposizioni relative alla soggettività passiva in caso di aree demaniali. L’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, disponeva che: «Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario». Il legislatore ha voluto riconoscere la soggettività passiva ai fini dell'ICI anche al rapporto concessorio avente natura obbligatoria, in quanto il concessionario che fosse titolare di un diritto reale di superficie sull’area demaniale si riteneva, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, già soggetto ad ICI. In definitiva, il concessionario è soggetto passivo del tributo indipendentemente dagli effetti giuridici della concessione, così che non è necessario accertare se la concessione sia attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio con effetti reali o con effetti obbligatori.
In seguito, con riguardo all’IMU, l’art. 9, comma 1, periodo secondo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha confermato che: «Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario».
Analogamente, con riguardo alla nuova IMU, l’art. 1, comma 743, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha pedissequamente ribadito che: «Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario».
Il caso in commento pone per la prima volta all’attenzione del collegio l’inedita questione (almeno in sede di legittimità) della soggettività passiva dell’ICI con riguardo al caso in cui il concessionario di aree demaniali, con l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione concedente, abbia dato in sub-concessione ad un terzo – verso il corrispettivo di un canone - una porzione di tali aree (con i manufatti ivi già edificati o ancora edificandi) per l’esercizio di attività strumentali e accessorie alla gestione del servizio pubblico affidatogli.
Secondo la Cassazione, la sub-concessione comporta che il concessionario ponga in essere un nuovo rapporto giuridico con un soggetto terzo per il godimento di un bene demaniale e per l’esercizio di attività che si estrinsechino tramite detto bene. Il concessionario rinuncia, quindi, alla gestione ed attribuisce ad altri il godimento del bene demaniale. Dunque, nel caso in disamina, con la sub-concessione è fatto salvo il collegamento con gli obiettivi economici e sociali dello scalo aeroportuale e il subconcessionario, secondo interpretazione dottrinale unanime, in effetti, non ha sul bene una titolarità differente da quella di competenza del concessionario.
A tal proposito, la dottrina occupatasi della problematica, ha adottato un approccio che va oltre il dato testuale e che, considerando il contenuto della sub-concessione e la latitudine delle facoltà trasferite al sub-concessionario, consente di individuare il soggetto che, godendo effettivamente del bene, deve assumere le vesti di soggetto passivo d’imposta.
Introdotto il principio dell’equipollenza degli effetti reali o obbligatori della concessione su aree demaniali ai fini della soggettività passiva per l’ICI e l’IMU, se la concessione rileva quale autonomo titolo del presupposto di imposta, nulla preclude l’autonoma rilevanza impositiva di una concessione rilasciata dal concessionario in favore di un terzo, che consegue l’autonoma disponibilità del bene demaniale oggetto di subconcessione, sempre che quest’ultima sia consentita secondo la specifica fattispecie regolamentata.
Su tali premesse, considerando che anche la sub-concessione assentita dall’amministrazione concedente conferisce un diritto di natura reale o personale sulle aree e sugli edifici utilizzati per la prestazione del servizio pubblico, si può ritenere, anche alla luce di un’interpretazione costituzionalmente ed europeisticamente orientata, che la soggettività passiva ai fini dell’ICI (come dell’IMU) per gli immobili affidati in godimento per la cogestione di un servizio pubblico competa solamente al sub-concessionario - e non anche al concessionario - per l’intera durata del rapporto sub-concessorio.

