Corte di Cassazione o. 10562/2026. AI fini dell’impugnazione è decisiva l’iscrizione ipotecaria
La Cassazione chiarisce che il preavviso di iscrizione ipotecaria serve solo a dare al debitore la possibilità di opporsi per evitare l’iscrizione, e non ha una funzione istruttoria o di partecipazione al procedimento amministrativo.
La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dall'art. 77, comma 2-bis, cit., non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione) (Cass. 21/09/2021, n. 25600).
L’impugnabilità del preavviso non è mai qualificata come un onere, ma come una facoltà. Il contribuente può scegliere di reagire subito, senza attendere l’iscrizione ipotecaria, ma può anche decidere di aspettare l’atto tipico.
Una volta ammessa l'impugnazione facoltativa dell’atto, resta però pur sempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant'è che, una volta emesso tale atto, viene meno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa (Cass. 08/09/2022, n. 26534; Cass. 11/05/2012, n. 7344).
Se il contribuente impugna l’iscrizione, l’unico giudizio che conta è quello sull’iscrizione stessa. Il giudizio eventualmente pendente sul preavviso diventa inutile, perché non può più incidere su una situazione che è stata ormai cristallizzata (o rimessa in discussione) dall’atto successivo. Viceversa, se l’iscrizione non viene impugnata, la pretesa si consolida, e anche un ricorso già proposto contro il preavviso perde qualsiasi utilità concreta.
È per questo che la Cassazione afferma che, una volta emesso l’atto tipico, viene meno l’interesse a ottenere una decisione sul preavviso: non perché il preavviso fosse legittimo o illegittimo, ma perché non è più idoneo a produrre effetti giuridici utili per il contribuente. Il rapporto tra i due atti è quindi gerarchico e funzionale: il preavviso prepara il terreno, l’iscrizione decide la partita.


