Corte di Cassazione o. 1054/2025. Sanzioni tributarie. L’ incertezza normativa è riferita al giudice
Nell’ordinanza 1054 del 16 gennaio2025, la Corte di Cassazione analizza i contenuti dell’articolo 6 del D. Lgs 472/97 (esimente per incertezza normativa) secondo cui “Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”.
I Giudici spiegano che l’incertezza normativa oggettiva deve essere tenuta distinta dall’ignoranza incolpevole del diritto – come si evince dal tenore testuale del citato art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – ed è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza e in modo univoco la norma giuridica in cui va sussunto il caso di specie.
Essa è desumibile da alcuni “indici”, quali, ad esempio:
- la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
- la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
- la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
- la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
- l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;
- la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
- l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
- il contrasto fra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
- il contrasto fra opinioni dottrinali;
- l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (cfr. Cass. n. 4411/2022, Cass. n. 9531/2021, Cass. n. 12798/2020, Cass. n. 4047/2019).
L’incertezza normativa oggettiva diventa causa di esenzione dalle sanzioni laddove sussista una condizione di insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione della legge, riferibile non a un generico contribuente, o a quelli che per la loro perizia siano capaci di una qualificata attività ermeneutica (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, bensì al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata opzione esegetica.
Dalla lettura dell’ordinanza emerge che l’ufficio tributi non può sostituirsi al Giudice nel decidere se la disposizione normativa presenti incertezza mentre l’ufficio può appoggiarsi su decisioni del Giudice di legittimità che abbiano fatto emergere l’incertezza.

