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Corte di Cassazione n. 6738/2025. Sanzioni non dovute in caso di incertezza normativa

La Corte di Cassazione sezione tributaria, nell’ordinanza in commento, ritiene che le sanzioni non siano applicabili in caso di norma dubbia e che in presenza di norma di interpretazione autentica, l’incertezza normativa si determina nel periodo precedente all’adozione della norma interpretativa nel quale, pertanto, non va applicata la sanzione

La Corte di Cassazione sezione tributaria, nell’ordinanza in commento, ritiene che le sanzioni non siano applicabili in caso di norma dubbia e che in presenza di norma di interpretazione autentica, l’incertezza normativa si determina nel periodo precedente all’adozione della norma interpretativa nel quale, pertanto, non va applicata la sanzione

La controversia riguarda un caso che vede coinvolta l’Agenzia delle Entrate ma che dà continuità al filone giurisprudenziale favorevole alla disapplicazione della sanzione in presenza di incertezza sulla portata applicativa della norma, pur in presenza di prassi volta all’interpretazione.

La Suprema Corte delinea i requisiti dell’obiettiva incertezza normativa:

Giova richiamare, in tal senso, quanto ripetutamente affermato da questa Corte in punto ai requisiti perché possa parlarsi di "obiettiva incertezza normativa" idonea a configurare l'esimente di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997.

Al riguardo è stato precisato, in particolare, che tale situazione è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; la mancanza di precedenti giurisprudenziali; l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; il contrasto tra opinioni dottrinali; l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (in questo senso, fra le altre, Cass. n. 1893/2021, Cass. n. 15452/2018).

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