Corte di Cassazione n. 4303 del 19/02/2025. IMU-necessario il requisito della residenza anagrafica in caso di genitore affidatario della casa familiare
Con l’ordinanza 4303/2025, la Suprema Corte ribalta la tesi ministeriali sul requisito della residenza anagrafica in caso di coniuge assegnatario (dal 2020 genitore affidatario) della casa coniugale (dal 2020 casa familiare), ritenuto dall’ordinanza in commento indispensabile ai fini dell’esenzione.
Con l’ordinanza 4303/2025, la Suprema Corte ribalta la tesi ministeriali sul requisito della residenza anagrafica in caso di coniuge assegnatario (dal 2020 genitore affidatario) della casa coniugale (dal 2020 casa familiare), ritenuto dall’ordinanza in commento indispensabile ai fini dell’esenzione.
La questione riguarda avvisi di accertamento per le imposte IMU e TASI per l’anno 2017 in relazione agli immobili posseduti dalla contribuente sui quali viene negata dal comune l’agevolazione prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze in ragione del fatto che la stessa risultava, sin dal 27 dicembre 2000, residente in altro comune. Le pronunce di merito hanno invece riconosciuto l’esenzione rifacendosi alla Circolare MEF n. 1/DF del 2020, “Pertanto la casa familiare è esente da IMU, se rientrante nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e assoggettata invece all’aliquota ridotta di cui al comma 748 art. 1 della Legge 160/2019 in caso contrario, e ciò a prescindere dalla dimostrazione da parte del genitore affidatario dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale, disponendo la norma l’assimilazione della casa familiare all’abitazione principale».
Secondo il Comune ricorrente «[…] si deve ritenere che lo spostamento della soggettività passiva IMU/TASI in capo al coniuge assegnatario non determini alcuna esclusione straordinaria dell’imposizione a favore di quest’ultimo, in mancanza dei presupposti perché l’immobile assegnato possa qualificarsi come abitazione principale, ove si consideri che l’art. 1, comma 707, L. 147/2013 si è limitato ad integrare l’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con riferimento alle fattispecie assimilabili all’abitazione principale, senza assolutamente introdurre alcuna ipotesi derogatoria della disciplina agevolativa prevista per tale tipologia di immobili a favore del solo coniuge assegnatario, cui l’esenzione IMU e TASI potrà essere concessa a condizione che sussistano i requisiti di cui al sopracitato comma 2 (residenza e dimora abituale del coniuge assegnatario), in assenza dei quali nessuna disciplina agevolativa potrà essere applicata ed il coniuge assegnatario, proprio perché titolare di un diritto di abitazione ex lege, sarà chiamato a versare le relative imposte dovute al Comune (così alle pagine nn. 24 e 25 del ricorso).
Nell’indagare le motivazioni sollevate dall’ente, la Suprema corte conclude con la formulazione del seguente principio di diritto: «l’esenzione dal pagamento dell’IMU prevista dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 in relazione al possesso di casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che in detta unità immobiliare la contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale
Secondo la Corte «[…] il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario, anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile (cfr. Cass., Sez. T, 3 marzo 2023, n. 6544). Tali disposizioni hanno, dunque, individuato un nuovo soggetto passivo IMU, a seguito di assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario dell’unità immobiliare (art. 13 d.l. n. 201/2011) e stabilito a favore di questi l’esenzione con riferimento alla casa coniugale assegnata. Restano, tuttavia, immutate le menzionate condizioni per godere del beneficio, costituite dalla contemporanea presenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’alloggio assegnato.
Si perviene a tale conclusione, considerano che:
- nessun indice normativo depone nel senso dell’individuazione di una nuova ipotesi di esenzione, costituita dalla mera assegnazione della casa coniugale, nozione questa che, in realtà, allude alla casa familiare, nel segno di una presunzione di coincidenza tra casa coniugale ed abitazione principale;
- la specialità della previsione dell’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 - diversamente da quanto opinato dalla difesa della contribuente secondo cui l’esenzione sarebbe legata al solo provvedimento di assegnazione della casa coniugale – risiede, dunque, nella sola predetta traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario del bene (liberato dall’obbligo di pagare l’imposta) all'assegnatario dell'alloggio, restando impregiudicata la condizione oggettiva della residenza anagrafica e dimora abituale nell’alloggio assegnato, che identifica la generale e non derogata ragione fondante e giustificativa dell’esenzione dal pagamento dell’IMU;
- il legislatore ha avuto cura di stabilire espressamente (e proprio nella medesima disciplina di cui all’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013) i casi in cui l’esenzione opera anche senza il concorso delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (individuandoli nella unità immobiliari possedute da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia), il che evidentemente significa che per le altre ipotesi riceve applicazione la disciplina ordinaria dell’esenzione;

