Corte di Cassazione n. 16421/2025. Le SGR sono tenute al pagamento dell’IMU pregressa
Il soggetto passivo è la SGR, tenuta al pagamento del tributo gravante sul patrimonio separato per tutti gli anni per i quali aveva la titolarità dei beni.
La società di gestione del risparmio è tenuta a pagare l’I.M.U.
Il soggetto passivo è la SGR, tenuta al pagamento del tributo gravante sul patrimonio separato per tutti gli anni per i quali aveva la titolarità dei beni.: «I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell'imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al pagamento dell'IMU» (Cass. Sez. 5, 09/03/2023, n. 7116, Rv. 667341 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 22/12/2024, n. 33895, Rv. 673261 - 01).
Anche nell’ipotesi di liquidazione giudiziale del fondo è tenuta al pagamento la società. Obbligata è solo la società di gestione, essendo essa formalmente l’intestataria dell’immobile
La liquidazione giudiziale non interferisce con la richiesta di pagamento alla società SGR, unica tenuta al pagamento nei limiti del patrimonio del fondo; il limite rileva solo in sede esecutiva e non al momento del contenzioso.

