Vai al contenuto

1 min di lettura

Corte di Cassazione n. 14919/2025 - esenzione IMU pensionato agricolo spettante senza valutazione del reddito prevalente

La fattispecie del pensionato agricolo IMU è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 78-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 104 del 2020, applicabile retroattivamente.

La fattispecie del pensionato agricolo IMU è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 78-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 104 del 2020, applicabile retroattivamente. La condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali. 

La Corte ritiene che la CTR non si sia conformata ai principi di diritto illustrati, laddove ha escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione delle richieste agevolazioni IMU sulla scorta del fatto che la fonte di reddito prevalente del contribuente - iscritto all'INPS in qualità di coltivatore diretto in pensione - non derivava dalla conduzione dei terreni, senza prevalenza del reddito da pensione rispetto a quello da attività agricola.

La discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata in quanto la ratio dell’agevolazione, volta al sostegno ed all’implementazione dell’attività agricola, è sufficientemente assicurata dalla presenza del requisito dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale che costituisce, oltre ad un dato formale, anche la garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali che tale iscrizione presuppone.

Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.