Corte di Cassazione n. 11476 del 01.05.2025. TARI sui magazzini di prodotti finiti. Requisiti per l’esenzione
La C.T.R. ha ritenuto esenti dal tributo i locali dell’opificio industriale, considerando invece assoggettabili i magazzini (per mq. 13.336) e gli uffici (mq. 496), in quanto da qualificarsi come aree operative generiche, come tali non legittimanti l’esonero.
La C.T.R. ha ritenuto esenti dal tributo i locali dell’opificio industriale, considerando invece assoggettabili i magazzini (per mq. 13.336) e gli uffici (mq. 496), in quanto da qualificarsi come aree operative generiche, come tali non legittimanti l’esonero. La Corte, con riferimento alle aree del magazzino, ritiene il motivo fondato per questioni probatorie: nel raggiungere le conclusioni sul caso elenca i requisiti delle aree destinate a magazzino dei prodotti finiti ritenendo comunque dovuta la quota fissa.
La censura attiene alla non assoggettabilità a tributo delle aree adibite a magazzini strumentali alla produzione ed allo stoccaggio dei prodotti finiti, sulla base della considerazione che nei predetti locali si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali.
La Corte evidenzia come l’incipit della norma contenuta nel comma 649 introduce la regola generale secondo cui ‘non si tiene conto’ nella determinazione delle superfici assoggettate alla TARI di quelle parti ove si formano ‘in via prevalente e continuativa’ rifiuti speciali, sulla base del presupposto che al loro smaltimento deve provvedere il produttore. Viene altresì previsto che il regolamento comunale debba indicare le aree laddove si producono rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché ‘i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive’.
La legge individua, dunque, un collegamento fra le aree produttive ed i locali adibiti a deposito di materiali che consente l’assimilazione dei secondi alle prime, ai fini dell’esonero dall’imposta, basato su quattro presupposti:
- il primo è che il collegamento sia funzionale
- il secondo è che il collegamento sia esclusivo
- il terzo è che in essi debbono prodursi, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali
- il quarto riguarda la condizione di avere il produttore provveduto al trattamento dei rifiuti speciali ivi prodotti in conformità con la normativa vigente.
Il magazzino deve, quindi, essere:
- prima di tutto, ‘servente’ rispetto all’opificio
- in secondo luogo ‘esclusivamente connesso all’attività produttiva’, ovverosia non adibito ad altro
- in terzo luogo, consistere in un’area ove si producono, così come per i locali produttivi in senso stretto, rifiuti speciali, in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani assimilabili.
L’assoggettamento alla parte variabile dell’imposta (essendo sempre dovuta quella fissa, circostanza questa non contestata dalla ricorrente) è dunque condizionato non alla semplice denominazione del locale, ma alle sue caratteristiche concrete ed all’esistenza o meno del suo collegamento funzionale ed esclusivo con l’attività produttiva.
Si tratta di considerazioni che si pongono in linea con una razionale lettura della disposizione e che subordinano comunque l’esclusione dall’imposta alla produzione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali nelle aree per le quali si chiede l’esenzione dal tributo che, come preteso dal testo normativo, siano funzionalmente ed esclusivamente collegate all’attività produttiva. D’altro canto, questa Sezione ha già chiarito che “per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene (…) conto della parte dell’area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi” (così v. Cass. n. 18689/24 con richiamo, tra le altre, a Cass., Sez. 5, del 28/03/2023, n. 8753 e n. 8754; Cass., Sez. 5, del 30/03/2023, n. 9032).
Ciò premesso, in tema di onere probatorio, incombe sul contribuente la prova del collegamento funzionale e continuativo dei magazzini (siano essi di stoccaggio di merci e materie prime da lavorare, intermedi di produzione o finali di prodotti finiti), nonché la prova della prevalenza e continuità della produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento o trattamento a carico del produttore (cfr. sul generale principio che pone in capo al contribuente l’onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione della parte variabile del tributo: Cass. Sez. 5, del 6/07/2022 n. 21335, nonché ancora Cass., Sez. 5, del 28/03/2023, n. 8753 e n. 8754).

