Corte di Cassazione civile o. 3107/2024. La compiuta giacenza della racc. A.r. In analogia della modalita’ atti giudiziari
Si segnala la recente ordinanza 3107/2024 nella quale la Corte di cassazione richiama le regole di notifica in caso di utilizzo della raccomandata postale.
Si segnala la recente ordinanza 3107/2024 nella quale la Corte di cassazione richiama le regole di notifica in caso di utilizzo della raccomandata postale.
Il caso: Al giudice regionale sarebbe sfuggito che tale notificazione della cartella era stata eseguita ai sensi dell’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, norma consente all’agente della riscossione di notificare direttamente la cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza imporgli di osservare gli adempimenti prescritti dalla L. n. 890 del 1982 per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta; non essendo avvenuto il ritiro del piego presso l’ufficio postale di distribuzione, la notificazione doveva ritenersi perfezionata per compiuta giacenza; trattandosi di notificazione effettuata senza il tramite dell’ufficiale giudiziario, non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina dettata dall’art. 140 c.p.c..
Il ricorso è fondato.
La suprema Corte accoglie le doglianze del ricorrente. Deve rammentarsi che, nel caso in cui il plico notificato ai sensi dell’art. 26, comma 1, 2° periodo, D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l’invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. <modello 26>) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l’ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (art. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008).
È stato, al riguardo, precisato che, nella descritta evenienza, la notificazione deve intendersi perfezionata -in applicazione non diretta ma analogica dei commi 4 e 5 dell’art. 8 L. n. 890 del 1982, relativi alle notifiche compiute dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta- decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza o da quella di spedizione della raccomandata mediante la quale l’agente postale, pur non essendovi tenuto, abbia trasmesso il suddetto avviso, oppure, se anteriore, dalla data di ritiro del plico (cfr. Cass. n. 6857/2019, Cass. n. 4049/2018, Cass. n. 2047/2016).
Alla stregua delle esposte considerazioni, deve allora escludersi che, a fronte del mancato recapito del plico al destinatario, l’agente della riscossione fosse tenuto a procedere a una nuova notificazione per il tramite dell’ufficiale giudiziario -se del caso con il cd. rito degli irreperibili di cui all’art. 140 c.p.c.- o in base alla L. n. 890 del 1982, come invece erroneamente affermato dalla C.T.R.

