Corte di Cassazione (civ.) s. 3346/2026. Le sanzioni ridotte versate con ravvedimento operoso non possono essere rimborsate
La sentenza chiarisce che, in caso di ravvedimento operoso, se il contribuente ha pagato la sanzione ridotta, le somme versate non possono essere restituite.
La sentenza in commento, emessa su un caso relativo all’IVA, assume rilevanza per l’analisi dell’istituto del ravvedimento operoso, nel caso in cui il contribuente chieda la restituzione delle somme versate
Se il contribuente ha scelto il ravvedimento e ha pagato la sanzione ridotta, queste somme non possono più essere restituite.
L’art. 13, comma 2, del d.lgs. 472/97 prevede specificatamente che il pagamento della sanzione ridotta sia effettuato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, dato che la procedura di ravvedimento e la conseguente riduzione della sanzione è subordinata non solo al pagamento della sanzione ma anche dell’imposta e dei relativi interessi (Cass. n. 20983 del 2015; Cass. n. 31706 del 2018).
Per quanto riguarda la possibilità di chiedere il rimborso di quanto versato a titolo di ravvedimento operoso, occorre distinguere con riferimento alle somme versate per le sanzioni da quelle versate per le imposte con i relativi interessi.
In relazione alle sanzioni, per costante giurisprudenza di questa Corte, il versamento di sanzioni in misura ridotta, ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997, costituisce causa ostativa al rimborso di quanto versato a tale titolo dal contribuente, laddove l'istanza di rimborso sia fondata sulla carenza del presupposto sanzionatorio. La mancanza di colpevolezza ex art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 e la causa esonerativa di cui all'art. 10 della l. n. 212 del 2000 rilevano e possono essere invocate dal contribuente nel solo caso di sanzioni inflitte dall'Amministrazione, ma non anche quando il pagamento della sanzione, in misura ridotta, usufruendo in tal modo di misura agevolativa, sia frutto di una scelta del contribuente medesimo, che abbia fatto ricorso al c.d. ravvedimento operoso.
Una volta che si sia perfezionata la fattispecie di ravvedimento operoso è precluso al contribuente - analogamente alle ipotesi di definizione agevolata cui questi abbia spontaneamente aderito (ex multis, Cass. Sez. Un. n. 14828 del 2008; Cass. n. 4566 del 2015) - la ripetizione di quanto versato, con conseguente inammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formali essenziali e riconoscibili.
Il ravvedimento operoso, infatti, implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della relativa sanzione, è incompatibile con la successiva istanza di rimborso della sanzione versata, in quanto detta istanza si pone in insanabile contraddizione con la scelta spontaneamente effettuata dallo stesso contribuente (Cass. n. 6108 del 2016).
La scelta di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 è, dunque, di carattere negoziale, costituendo dichiarazione di volontà suscettibile di annullamento solo per errore determinante; pertanto, ai fini dell'istanza di rimborso delle somme così versate, rileva esclusivamente l'errore, essenziale e riconoscibile, ex art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento, e non la natura, formale o sostanziale, della violazione, o la mancanza "ab origine" dei presupposti sanzionatori, poiché ancorare l'istanza di rimborso a tali elementi è in contrasto con la libera scelta di soddisfare la pretesa tributaria senza porla in discussione, beneficiando peraltro di un trattamento sanzionatorio ridotto (Cass. n. 11993 del 2023).
Lo stesso principio non vale, tuttavia, per le somme corrisposte a titolo di imposta e di interessi, versate in occasione del ravvedimento operoso, posto che il ravvedimento, riguardando solo le sanzioni, non può costituire causa ostativa al rimborso dell’imposta indebitamente versata.
Il versamento dell’imposta non rientra nella dichiarazione di volontà che ha determinato la scelta di avvalersi del ravvedimento operoso per le sanzioni, ma costituisce una mera dichiarazione di scienza, come tale modificabile.
Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.

