Corte di Cassazione civ. Ordinanza 1781/2026. Il comma 161 della legge 296/2006 detta un termine di decadenza e non di prescrizione
Il comma 161 della legge 296/2006 stabilisce un termine di decadenza, non di prescrizione; la Cassazione si è pronunciata sugli avvisi Tari di Roma Capitale relativi agli anni 2014-2018, notificati nel 2019.
La questione risolta dalla Cassazione riguarda gli avvisi emessi da Roma Capitale per infedele dichiarazione relativa alla Tari dovuta dalla contribuente per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, notificati nel 2019.
Il Comune contesta la sentenza di secondo grado per la violazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 e dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.,, atteso che, dovendo gli avvisi di accertamento per dichiarazioni incomplete o infedeli essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, alla data (23/09/2019) della notifica dell’avviso di accertamento relativo alla dichiarazione presentata per l’anno 2014 detto termine non era ancora scaduto.
La Suprema Corte ritiene fondato il motivo sollevato dal Comune e ricorda che, in ambito tributario, va operata una preliminare distinzione tra i concetti di decadenza dall'attività di accertamento e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi
- La decadenza individua il periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo delle stesse
- la prescrizione determina il lasso temporale decorso il quale si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento.
Nell’ordinamento tributario, pertanto, la decadenza si riferisce all’esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (Cass. n. 16229/2022).
L’art. 1, comma 161, della l. 296/2006, disciplinante i tempi di esercizio della potestà impositiva mediante l’emissione, tra l’altro, di avvisi di accertamento, è quindi norma che attiene alla decadenza (come peraltro risulta dal dato testuale) e non alla prescrizione (Cass. n. 16229/2022).
Ciò posto, la sentenza impugnata, laddove ha affermato che la notifica dell’atto impositivo (ossia l’atto di accertamento) relativo alla Tari 2014, effettuata il 23/09/2019, è avvenuta “oltre i termini decadenziali normativamente previsti”, non ha evidentemente applicato il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, relativo alla fattispecie in esame, ma (verosimilmente) il diverso termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo, previsto dal comma 163 del citato art. 1 per la notifica del titolo esecutivo e concernente la ulteriore diversa fase della riscossione coattiva.

