Corte di Cassazione civ. O. 13251/2026. Spese di giudizio in caso di annullamento dell’atto
Cassazione 13251/2026: in caso di annullamento dell’atto e cessazione della materia del contendere, le spese di giudizio devono essere regolate secondo i principi consolidati della Corte.
L’ordinanza n. 13251/2026 della Cassazione affronta il tema delle spese di giudizio nei casi di cessazione della materia del contendere, ribadendo principi ormai consolidati ma spesso disattesi nella prassi.
Nel caso esaminato, il giudizio tributario si era chiuso in appello con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a seguito dello sgravio della cartella da parte dell’Amministrazione. La Commissione tributaria regionale aveva tuttavia disposto la compensazione delle spese, limitandosi a richiamare in modo generico la “natura della decisione”.
Proprio su questo punto interviene la Cassazione ricordando che, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992, non è più sostenibile l’idea che, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese restino automaticamente a carico di chi le ha anticipate. Ne consegue che il giudice, anche in questi casi, deve pronunciarsi sulle spese applicando i criteri ordinari, e non può sottrarsi a tale valutazione.
In particolare, la Cassazione ribadisce che deve trovare applicazione il criterio della soccombenza virtuale: il giudice è tenuto cioè a valutare, sia pure in via sommaria, quale sarebbe stato l’esito del giudizio se questo fosse proseguito nel merito, individuando così la parte che, con maggiore probabilità, sarebbe risultata soccombente.
Su questa base, la compensazione delle spese rappresenta un’eccezione e, come tale, è ammessa solo in presenza di condizioni ben precise: la soccombenza reciproca oppure la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, le quali devono però essere esplicitamente indicate dal giudice.
Nel caso trattato, la Cassazione evidenzia che l’Amministrazione aveva sì annullato l’atto, ma lo aveva fatto solo dopo che il contribuente era stato costretto a instaurare il giudizio. L’annullamento in autotutela, intervenuto tardivamente, non elimina la responsabilità per aver dato causa al contenzioso.


