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Corte di Cassazione 9655/2024. Modus operandi della tassa rifiuti nella liquidazione d’ufficio

La Suprema Corte affronta, nella sentenza in commento, il procedimento di riscossione della tassa rifiuti, nella disciplina operante per la Tarsu nella modalità in liquidazione d'ufficio, tipica del precedente prelievo e mantenuta nella TARI grazie alle discipline regolamentari.

La Suprema Corte affronta, nella sentenza in commento, il procedimento di riscossione della tassa rifiuti, nella disciplina operante per la Tarsu nella modalità in liquidazione d'ufficio, tipica del precedente prelievo e mantenuta nella TARI grazie alle discipline regolamentari.

Tra gli aspetti di rilievo indagati emerge che la liquidazione diretta, proprio per il suo carattere di eccezionalità, richiede, da un lato, l'identità dei dati utilizzati con quelli dell'anno precedente, dall'altro la stabilità o definitività degli stessi, nel senso che non devono essere né incerti né contestati. L'incertezza del dato utilizzato a seguito della contestazione dell'utente comporta, viceversa, la necessità dell'adozione dell'avviso di accertamento, dovendo l'amministrazione esplicitare, ai sensi del D.Lgs. 15novembre 1993, n. 507, art. 70 le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione

(...) L'avviso di accertamento è, invece, necessario - per converso - quando (e solo quando) la maggiore imposta derivi: 1) dalla rettifica apportata alle condizioni di tassabilità denunciate; 2) dall'accertamento d'ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessa denuncia; 3) dal diniego (secondo quanto si desume del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, comma 2 ) della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente con apposita istanza, non surrogabile dalla contestazione giudiziale del provvedimento, ovvero, infine, dall'esercizio di un potere discrezionale eventualmente riconosciuto dallo ius superveniens, anche ove restino ferme tutte le precedenti fattuali condizioni di tassabilità ( Cass., Sez. 5, 2 marzo 2018,n. 4967 ; Cass., Sez. 5, 30 giugno 2020, n. 13106 ; Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481 )". (così Cass.,Sez. T., 17 gennaio 2023, n. 1213 ).

Il presupposto impositivo della t.a.r.s.u. ovvero della Tari è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti"

Il legislatore ha posto una presunzione legale (relativa) per la quale i locali e le aree scoperte si ritengono produttivi di rifiuti ed è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione la loro diversa condizione (...)" e "grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall' art. 62, commi 2 e 3 , del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (...), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale ( Cass. 23.01.2017, n. 17111 ; Cass. del 5.09. 2016, n. 17622 ; Cass. dell'11.03.2016, n. 4793 ;Cass. dell'1.04. 2016, n. 6359 ; Cass. dell'1.06.2006, n. 1086 ; Cass. del 2.09. 2004, n. 17703 )"; 

Se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono - secondo il contribuente - i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile"

Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dall' art 70 del D.Lgs.507/1993, della denuncia o della variazione. 

Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali (Cass. 7647/2018, Cass. del 23.05.2019, n.14037 ; cass. del23.0.2019, n. 31460; Cass. dell'8.07.2019, n. 19329 del 21.10.2020, n. 2900; Cass. Cass. del 23.05.22, n.16641 ; Cass. del 16.12.2022, n. 16022 ; Cass. del 76.01.2023, n. 2623)" (così Cass., Sez. T., 13 aprile2023, n. 9887 e nello stesso senso, tra le tante, Cass. 9913/2023, Cass. 9832/2023, Cass. 8574/2023, Cass.16641/2022 ); 

"in definitiva, tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione(cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490 , che richiama Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 ,cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059 ; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036 ; Cass., 15 aprile 2005, n.7915 ; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602 ; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250 ; Cass., 31 luglio2015, n. 16235 ; nonché Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741 , cit. ed anche Cass., Sez. T., 13 febbraio 2023n. 4397 e Cass. 20 febbraio 2023, n. 5293 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti)" (cfr. Cass., Sez.29 agosto 2023, n. 25435 che richiama anche Cass, Sez. T., 23 febbraio 2023, n. 5667 ; Cass., Sez. T., 27gennaio 2023, n. 2623 ; nello stesso senso Cass., Sez. T., 13 febbraio 2023 n. 4397 , Cass. 20 febbraio2023, n. 5293 , nonché Cass., Sez. T., 27 ottobre 2023, n. 29939 ; Cass., Sez. T., 27 ottobre 2023, n. 29939).

Massima redatta dal Ce.R.D.E.F:

La normativa sulla TARI prevede che la tassazione delle aree scoperte dipende dalle caratteristiche e dall’uso cui sono destinate distinguendo tra aree scoperte operative e aree scoperte, pertinenze ed accessorie non operative, atteso che le prime sono suscettibili di produrre rifiuti e quindi sono tassabili, mentre le seconde non suscettibili di produrre rifiuti e quindi non sono tassabili.

In presenza di tali aree grava sul contribuente l’onere di dichiarare e fornire la documentazione probatoria circa la reale destinazione delle stesse. Considerato che pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

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