Corte di Cassazione 5445/2025. IMU abitazione principale non compatibile con le società
Soltanto le persone fisiche possono destinare gli immobili posseduti ad abitazione (per sé e per la propria famiglia), fissandovi la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Soltanto le persone fisiche possono destinare gli immobili posseduti ad abitazione (per sé e per la propria famiglia), fissandovi la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Nel caso di specie, essendo proprietaria la società contribuente, l’amministratore unico è soltanto un mero detentore dell’immobile destinato a dimora abituale e residenza anagrafica del proprio nucleo familiare.
La Corte si è già pronunciata in riferimento alle società di mero godimento, affermando che la disciplina che ha introdotto l’esenzione dall’ICI per la prima casa di abitazione con decorrenza dall’anno 2008 (vale a dire, il d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126), ma con valenza riflessa anche per l’IMU, postula che il soggetto passivo che ne può beneficiare sia una persona fisica e non una persona giuridica. È da escludere, dunque, la sussistenza dei presupposti perché una società semplice possa beneficiare dell’agevolazione in oggetto, in ragione dell’obbligo di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di agevolazione. In tal senso, assume rilievo determinante il fatto che la società semplice è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma. Non è controverso, infatti, che la proprietà degli immobili appartiene alla società semplice, mentre i soci risultano titolari solo di una quota ideale di compartecipazione e non sono titolari diritti reali sullo specifico immobile utilizzato come abitazione principale, essendo quindi irrilevante che abbiano trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzino come abitazione del proprio nucleo familiare (in termini: Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, n. 23682; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2022, n. 18554)
Ad ogni buon conto, considerando la peculiarità della vicenda in disamina (anche rispetto ai richiamati arresti), si valuta l’opportunità di enunciare il seguente principio di diritto: «In materia di IMU, alla luce del coordinamento sistematico tra l’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (a cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che individua i soggetti passivi dell’imposta, e gli artt. 8, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che esentano da imposta l’abitazione principale (in presenza di determinati requisiti, soggettivi ed oggettivi), si desume che l’esenzione in parola spetta in via esclusiva alle persone fisiche che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull’immobile destinato ad abitazione e che abbiano ivi fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica; ne consegue che tale beneficio non può competere ad una società, anche nell’ipotesi in cui un amministratore o un socio, in qualità di mero detentore a titolo personale, abbia destinato ad abitazione, fissandovi la dimora abituale e la residenza anagrafica, un immobile su cui la società amministrata o partecipata sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, ostandovi la inscindibilità tra la titolarità del diritto presupposto ed il godimento abitativo dell’immobile in capo al medesimo soggetto».

