Corte di Cassazione 35019/2025. L’intimazione di pagamento deve essere impugnata nei termini
L’intimazione di pagamento (art. 50 Dpr 602/1973) è un atto impugnabile di per sé, e il contribuente ha l’obbligo di contestarla perché equivale funzionalmente a un avviso di mora.
L'intimazione di pagamento (articolo 50 del Dpr n. 602/1973) costituisce atto autonomamente impugnabile, la cui contestazione non è meramente facoltativa, ma rappresenta un preciso onere per il contribuente, in quanto atto funzionalmente equiparabile all'avviso di mora.
Nel caso trattato, un contribuente impugnava dinanzi ai competenti giudici tributari un'intimazione di pagamento notificata nel 2022 recante gli importi indicati in una cartella di pagamento notificata nel 2004 e già richiesti con due ulteriori intimazioni di pagamento notificate nel 2014 e nel 2016.
La Corte conferma che l’intimazione può essere impugnata per vizi propri, oppure, in caso di mancata notificazione della cartella di pagamento, per far valere un vizio della sequenza procedimentale, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto, o per contestare, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata di cui il contribuente può dedurre di essere venuto per la prima volta a conoscenza (ex multis, Cass. 27581/2018). Ma ciò deve avvenire nei termini
La mancata impugnazione di tale atto nei termini di legge, pertanto, determina la cristallizzazione della pretesa tributaria in esso contenuta, con la conseguente preclusione della possibilità di far valere in un momento successivo i vizi attinenti agli atti presupposti non notificati (come la cartella di pagamento) o l'intervenuta prescrizione del credito maturata in data anteriore alla notifica dell'intimazione stessa.
Il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo, Dlgs. n. 546/1992, a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
La Corte ha quindi richiamato il principio di diritto in base al quale “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione".


