Corte di Cassazione 26696/2025. TARI applicata agli stabilimenti balneari
La Tari è dovuta sulle aree verdi, zona docce, corridoi e arenile.
La Tari è dovuta sulle aree verdi, zona docce, corridoi e arenile, in quanto ai fini dell'applicazione della tariffa agli stabilimenti balneari insistenti su aree demaniali oggetto di concessione amministrativa deve considerare l'unitarietà del servizio reso, per cui risulta legittima l'applicazione della tariffa su tutte le superfici dello stabilimento balneare, compreso l'arenile, in quanto il servizio di gestione dei rifiuti viene erogato in relazione alla struttura nella sua interezza funzionale. L'arenile degli stabilimenti balneari rientra tra le aree soggette al tributo e non può essere considerato come avente carattere pertinenziale o accessorio rispetto alle eventuali strutture edificate degli impianti, dovendo invece essere valutato come parte integrante dell'attività economica svolta (Cass. n. 19524/2023; n. 29539/2021).
La contribuente deduceva l’erroneità del calcolo della superficie tassata, dovendosi escludere le aree scoperte pertinenziali o accessorie al chiosco principale adibito al bar: in particolare una piattaforma scoperta, piatto doccia, camminamenti, pedane e cabine in quanto insuscettibili di produrre rifiuti, oltre all’area esterna destinata ad arenile diversa da quella occupata dagli ombrelloni, in quanto area assoggetta a pubblico uso. Invocava, inoltre, la riduzione tariffaria nella misura del 30% prevista per le attività stagionali, invece che quella spettante per le attività temporanee in ragione dell’effettiva occupazione.
I giudici regionali, con sentenza n. 823/2019 ritenevano corretta l’applicazione della tariffa su base stagionale, escludendo dal computo delle superfici tassabili la battigia, i corridoi di ingresso al mare in quanto nella disponibilità del pubblico, nonché il piatto doccia con pedane e cabine e camminamenti e l’area verde in quanto non destinate allo svolgimento di un’attività connessa alla produzione di rifiuti.
Secondo i giudici, la normativa in materia di Tari indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che - di certo - non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area ovvero all’uso indiscriminato dell’area, non coincidendo - com'è evidente - dette circostanze con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile.

